Art.
1. Denominazione e sede
L'Associazione, denominata Società Italiana di
Dermatologia Allergologica, Professionale e Ambientale
e di seguito indicata come SIDAPA, è organizzazione
non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) e ha
sede legale in Perugia presso il Dipartimento di Specialità
medico-chirurgiche, Sezione di Dermatologia allergologica
e ambientale, Università degli Studi di Perugia,
Policlinico Monteluce, Via Brunamonti 51, 06122 Perugia.
Art. 2. Durata
L'Associazione, fondata il 04/05/1999, ha durata indeterminata.
Art. 3. Obiettivi
La SIDAPA non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente
finalità di solidarietà sociale nel campo
delle malattie dermatologiche
a) approfondendo le conoscenze sulle malattie cutaneo-mucose
a prevalente patogenesi immunoallergica e/o causate
da fattori ambientali di natura professionale e non,
promuovendo ricerche sperimentali e clinico-epidemiologiche,
preferibilmente coordinate da Gruppi di ricerca;
b) contribuendo all'aggiornamento medico periodico,
mediante la organizzazione di congressi, convegni, riunioni,
corsi di aggiornamento;
c) promuovendo i rapporti con Società affini,
italiane e straniere;
d) migliorando la qualità delle prestazioni mediche,
sia diagnostiche che terapeutiche, anche al fine di
contribuire a contenere i costi dell'assistenza sanitaria.
Art. 4. Soci
Sono Soci della SIDAPA i Soci fondatori, i Soci ordinari,
i Soci onorari e i Soci sostenitori, sia italiani che
stranieri.
Sono Soci fondatori quelli che hanno promosso la costituzione
della SIDAPA o che, per riconosciuta competenza e/o
particolari benemerenze nel settore della dermatologia
allergologica, professionale e ambientale, sono stati
chiamati a far parte della SIDAPA all'atto della sua
fondazione.
Sono Soci ordinari i dermatologi, gli specializzandi
in Dermatologia e venereologia, i docenti di materie
dermatologiche o di discipline affini e tutti coloro
che chiedono di entrare a far parte della SIDAPA, purchè
dichiarino di accettarne gli scopi.
Sono Soci onorari gli studiosi di incontrastata fama
nel campo dermatoallergologico, proposti dal Consiglio
direttivo della SIDAPA.
Sono Soci sostenitori le persone fisiche, le fondazioni
o gli enti pubblici e privati che erogano contributi
alla SIDAPA per contribuire al raggiungimento degli
obiettivi di cui all'Art. 3.
I Soci sostenitori non hanno diritto di voto. La durata
della loro associazione è stabilita dal Consiglio
direttivo e coincide di norma con il periodo di erogazione
dei contributi. I Soci ordinari non dermatologi non
possono in ogni caso superare il 25% dei Soci (fondatori
e ordinari).
Art. 5. Domanda di associazione
La domanda di associazione alla SIDAPA, sottoscritta
da due Soci fondatori e/o ordinari, deve essere indirizzata
al Presidente, valutata e deliberata a maggioranza dal
Consiglio direttivo.
L'adesione alla SIDAPA è a tempo indeterminato,
fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
L'adesione alla SIDAPA dà diritto al Socio di
esprimere il proprio voto durante l'Assemblea dei Soci
per l'approvazione delle modifiche dello Statuto, per
la nomina degli Organi associativi elettivi e per quant'altro
previsto dal presente Statuto.
L'ammissione dei Soci onorari e dei Soci sostenitori
è deliberata dal Consiglio direttivo a maggioranza
dei presenti, su proposta del Presidente o di uno dei
Consiglieri, ed è ratificata dall'Assemblea dei
Soci a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.
Art. 6. Versamento delle
quote sociali
I Soci fondatori e i Soci ordinari sono tenuti al pagamento
della quota associativa annuale, nella misura stabilita
dal Consiglio direttivo.
Art. 7. Perdita della
qualifica di Socio
Sono cause di perdita della qualifica di Socio:
a) dimissione volontaria, comunicata per iscritto al
Segretario della SIDAPA almeno un mese prima della scadenza
annuale;
b) morte;
c) mancato pagamento della quota associativa per due
anni consecutivi;
d) radiazione conseguente ad atteggiamenti e comportamenti
non consoni a quanto previsto dallo Statuto o dannosi
per l'Associazione.
La perdita della qualifica di Socio è accertata
e deliberata dal Consiglio direttivo.
Qualora la perdita della qualifica di Socio sia deliberata
per la causa di cui al sub c) del comma 1, il Socio
decaduto può essere in seguito riscritto, previo
pagamento delle quote associative arretrate.
Nel caso di radiazione la delibera è assunta
dal Consiglio direttivo a maggioranza dei Componenti,
sentiti i Probiviri, ed è comunicata a cura del
Presidente al Socio a mezzo di raccomandata a.r. Il
Socio radiato può proporre reclamo al Consiglio
direttivo, entro e non oltre due mesi dal ricevimento
della raccomandata. Il Consiglio direttivo delibera
sul reclamo a maggioranza dei Componenti nei trenta
giorni successivi. A seguito del reclamo e in attesa
della decisione del Consiglio direttivo il Socio deve
intendersi sospeso.
Art. 8. Patrimonio
Il Patrimonio è costituito dai beni mobili e
immobili che pervengano all'Associazione a qualsiasi
titolo, dalle elargizioni o contributi da parte di enti
pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti
di gestione.
Il fondo di dotazione iniziale della SIDAPA è
costituito dai versamenti effettuati dai Soci fondatori.
Le entrate ordinarie della SIDAPA sono costituite:
a) dalle quote di iscrizione e dalle quote associative
annuali;
b) dai redditi derivanti dal patrimonio; c) dagli introiti
realizzati nello svolgimento delle attività di
studio, ricerca, organizzazione di congressi e convegni.
Il Consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota
di versamento minimo da effettuarsi all'atto di iscrizione
della SIDAPA e la quota associativa annuale.
L'adesione alla SIDAPA non comporta obblighi ulteriori
di finanziamento o di esborso rispetto al versamento
della quota associativa annuale. E' comunque facoltà
dei Soci della SIDAPA di effettuare versamenti ulteriori
rispetto a quelli originari e a quelli annuali.
I versamenti al fondo di dotazione possono essere di
qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi
come sopra determinati per l'iscrizione e la quota associativa
annuale, e sono comunque a fondo perduto.
I versamenti, qualunque ne sia l'entità, non
sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso,
neppure a seguito dello scioglimento della SIDAPA o
di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione
dalla Associazione del Socio che li ha effettuati.
Il versamento oltre alla quota minima di iscrizione
e alla quota associativa annuale non attribuiscono al
Socio che li effettua diritti ulteriori di partecipazione
rispetto a quelli degli altri Soci, né quote
indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, per
atto tra vivi o a causa di morte.
I beni della SIDAPA sono debitamente inventariati.
Le somme disponibili sono normalmente impiegate in titoli
di stato o garantiti dallo stato. La SIDAPA può
emettere "Titoli di solidarietà".
Art. 9. Organi dell' Associazione
Organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea dei Soci,
b) il Consiglio direttivo,
c) il Presidente,
d) il Segretario,
e) il Tesoriere,
f) il Collegio dei Revisori dei conti,
g) il Collegio dei Probiviri.
Art. 10. Assemblea dei
Soci
L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria e straordinaria.
A entrambe partecipano tutti i Soci.
Hanno diritto di voto solo i Soci fondatori e i Soci
ordinari che siano in regola con il versamento della
quota associativa annuale.
L'Assemblea ordinaria è annuale e ha luogo di
norma in occasione del Congresso nazionale.
L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qual
volta ne venga fatta richiesta dalla maggioranza dei
Membri del Consiglio direttivo o da almeno un quinto
dei Soci aventi diritto di voto.
La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria,
è effettuata dal Presidente che, di concerto
con il Consiglio direttivo, ne stabilisce l'ordine del
giorno, così come la data, l'ora e la sede sia
della prima che della seconda convocazione. Nell'ordine
del giorno possono essere inserite, se ritenute di interesse
generale, tematiche comunicate per iscritto al Presidente
da singoli Soci.
Le convocazioni sono trasmesse, a mezzo lettera raccomandata
a.r. o a mezzo fax, almeno trenta giorni prima della
data fissata per l'adunanza.
Le sedute dell'Assemblea sono valide, in prima convocazione,
se è presente la metà più uno dei
Soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione,
che può essere effettuata nello stesso giorno
della prima, qualunque sia il numero dei presenti.
Durante l'Assemblea ordinaria il Presidente riferisce
sull'operato del Consiglio direttivo nell'ultimo anno.
L'Assemblea procede all'esame e all'approvazione del
bilancio e delle proposte di ammissione di Soci onorari
e di Soci sostenitori.
L'Assemblea ordinaria procede, alla scadenza, al rinnovo
delle cariche associative elettive (Consiglio direttivo,
Collegio dei Revisori dei conti, Collegio dei Probiviri).
L'Assemblea ordinaria delibera sulle proposte e tematiche
incluse nell'ordine del giorno; può suggerire
programmi scientifici e amministrativi che devono essere
esaminati ed eventualmente attuati dal Consiglio direttivo.
Le delibere sono prese a maggioranza dei voti validamente
espressi, a eccezione di quelle riguardanti le modifiche
di Statuto e lo scioglimento dell'Associazione, per
le quali è richiesta la maggioranza di almeno
due terzi dei voti validamente espressi. Per le votazioni
non sono ammesse deleghe.
Le votazioni avvengono per alzata di mano o, su richiesta
di un terzo dei votanti presenti, a scrutinio segreto.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in
caso di assenza o di impedimento, dal Vicepresidente.
Dei lavori dell'Assemblea è redatto verbale a
cura del Segretario. Il verbale è sottoscritto
anche dal Presidente.
Art. 11. Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è composto da sette Consiglieri,
eletti tra i Soci fondatori e i Soci ordinari che siano
in regola con la quota associativa annuale, e i Soci
onorari.
Oltre ai sette Consiglieri elettivi, fanno parte del
Consiglio direttivo, ma senza diritto di voto, il Segretario,
il Tesoriere e il Presidente del Congresso nazionale
(nell'anno antecedente l'inizio del Congresso). In caso
di necessità, possono essere temporaneamente
convocati, senza diritto di voto, esperti di singoli
settori.
Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni: i Consiglieri,
con l'esclusione del Presidente pre-eletto possono essere
rieletti immediatamente, ma solo per un altro triennio
e comunque nella proporzione di tre su sei. In caso
di dimissione, di morte o di allontanamento di un Consigliere
per operato non consono agli interessi dell'Associazione,
questo viene sostituito dal primo dei non eletti.
I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea dei Soci con
votazione a scrutinio segreto. Ciascun Socio può
indicare fino a un massimo di tre nominativi, scelti
tra i Soci iscritti da almeno tre anni alla SIDAPA.
Sono eletti i Soci che hanno raggiunto il maggior numero
di voti validamente espressi. In caso di parità,
risulta eletto il Socio più anziano per iscrizione
o, in subordine, per età.
Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente,
nella sede da lui fissata, con lettera raccomandata
a.r. o tramite fax, spedita ai Consiglieri almeno 15
giorni prima della data fissata per la riunione, tutte
le volte che lo ritenga necessario, e comunque non meno
di due volte all'anno, o quando ne facciano richiesta
almeno quattro Consiglieri o il Collegio dei Revisori
dei conti.
In caso di urgenza la convocazione può essere
effettuata a mezzo di telegramma o fax, spediti due
giorni prima di quello fissato per la riunione.
Il Consiglio direttivo è valido quando sono presenti
almeno cinque Membri e, salvo diversa previsione del
presente Statuto, delibera con voto palese a maggioranza
dei presenti. In caso di parità, prevale il voto
del Presidente. La votazione viene effettuata a scrutinio
segreto, qualora lo richieda almeno un terzo dei presenti.
Il Consiglio direttivo esercita tutti i poteri, anche
di straordinaria amministrazione, salvo quelli riservati
all'Assemblea dei Soci; elegge ogni tre anni, un anno
prima della scadenza del mandato del Presidente in carica,
il Presidente per il triennio successivo, da scegliere
tra i Consiglieri in carica. Adotta il bilancio predisposto
dal Tesoriere.
Il verbale delle sedute del Consiglio direttivo viene
redatto dal Segretario e sottoscritto anche dal Presidente.
Art. 12. Presidente
Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo
a maggioranza dei Componenti, rimane in carica tre anni
e non può essere immediatamente rieletto. Al
Presidente spetta la firma sociale, la rappresentanza
legale di fronte a terzi, la convocazione e la presidenza
del Consiglio direttivo e dell'Assemblea dei Soci, la
nomina del Segretario e il potere di proposta al Consiglio
direttivo della nomina del Tesoriere e dei Probiviri,
nonché ogni altro potere e funzione conferitigli
dallo Statuto.
In caso di comprovata necessità e urgenza il
Presidente delibera, con i poteri del Consiglio direttivo,
su qualsiasi argomento che interessi l'Associazione.
La deliberazione del Presidente è sottoposta
a ratifica del Consiglio nella sua prima riunione.
In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene
sostituito dal Vicepresidente, eletto dal Consiglio
direttivo in carica a maggioranza dei Componenti.
Art. 13. Segretario
Il Segretario è nominato dal Presidente tra i
Soci fondatori e ordinari, rimane in carica tre anni
e non può essere immediatamente rinominato.
Il Segretario procede alla verbalizzazione delle sedute
del Consiglio direttivo e delle adunanze dell'Assemblea
ordinaria e straordinaria, è custode dei verbali,
tiene la corrispondenza ordinaria con i Soci, cura la
stampa degli atti dell'Associazione ed è depositario
dell'archivio.
Art. 14. Tesoriere
Il Tesoriere è nominato dal Consiglio direttivo,
su proposta del Presidente, tra i Soci fondatori e ordinari
e rimane in carica tre anni. Può essere rinominato
per non più di tre mandati.
Il Tesoriere cura la tenuta dell'elenco aggiornato dei
Soci, provvede alla riscossione delle entrate e alla
erogazione delle uscite conservando ogni atto a ciò
relativo. Predispone il bilancio annuale.
Art. 15. Collegio dei
Revisori dei conti
Il Collegio dei Revisori dei conti si compone di tre
Membri effettivi e di due supplenti; questi ultimi sostituiscono
i Membri effettivi in caso di assenza o impedimento
e subentrano in caso di cessazione di un Membro effettivo
dalla carica.
L'incarico di Revisore dei conti è incompatibile
con la carica di Consigliere.
Per la eleggibilità valgono le norme dettate
dal presente Statuto per i Membri del Consiglio direttivo.
I Revisori dei conti rimangono in carica tre anni e
possono essere rieletti per non più di tre mandati
consecutivi; essi partecipano di diritto alle adunanze
dell'Assemblea dei Soci, verificano la regolare tenuta
della contabilità dell'Associazione e dei relativi
libri, danno pareri sui bilanci.
Art. 16. Collegio dei
Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Membri,
eletti dall'Assemblea dei Soci a maggioranza di voti
validamente espressi, su proposta del Consiglio direttivo.
I Probiviri rimangono in carica sei anni, non sono immediatamente
rieleggibili e vengono scelti tra i "Past-presidents"
e tra i Soci di particolare competenza e valore. I Probiviri
nominano, nel proprio seno, un Coordinatore.
Spetta al Collegio dei Probiviri l'esame delle eventuali
controversie tra i Soci o tra questi e la SIDAPA, nonché
l'esame di tutte le questioni che, a giudizio del Consiglio
direttivo, richiedano un'indagine riservata.
Il parere del Collegio dei Probiviri, pur non vincolante,
è obbligatorio in caso di ricorso di un Socio
contro la delibera di radiazione. Il Collegio dei Probiviri
esprime il proprio parere scritto entro trenta giorni
dal ricevimento della richiesta. Trascorso tale termine,
il parere si dà per acquisito.
Art. 17. Esercizio finanziario
L'esercizio finanziario della SIDAPA si chiude il 31
dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto
un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.
Entro il 28 febbraio e il 30 settembre di ciascun anno
il Consiglio direttivo è convocato per la predisposizione,
rispettivamente, del bilancio consuntivo dell'esercizio
precedente e del bilancio preventivo dell'esercizio
successivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
I bilanci debbono restare depositati presso la sede
dell'Associazione, nei quindici giorni che precedono
l'Assemblea dei Soci convocata per la loro approvazione,
a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato
interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è
soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.
Art. 18. Avanzi di gestione
E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili
o avanzi di gestione comunque denominati, nonché
fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione,
a meno che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte per legge o siano effettuate a favore di altre
organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(ONLUS) che per legge, statuto o regolamento facciano
parte della medesima e unitaria struttura.
L'Associazione ha obbligo di impiegare gli utili o gli
avanzi di gestione per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.
Art. 19. Commissioni e
Gruppi di ricerca
Al fine di un migliore conseguimento dei fini statutari,
il Consiglio direttivo può istituire Commissioni
e Gruppi di ricerca.
Le Commissioni sono istituite per lo studio di particolari
problemi di politica sanitaria, organizzativi, amministrativi
e sindacali. Esse, di norma, sono formate da cinque
Soci, uno dei quali funge da Coordinatore, per la durata
di un anno e possono essere rinnovate o rinominate.
I Gruppi di ricerca sono istituiti per lo studio e l'approfondimento
di particolari problematiche scientifiche, su proposta
di un numero di Soci fondatori, ordinari e onorari non
inferiore a sette, inviata al Presidente e corredata
di un dettagliato programma circa i contenuti, gli obiettivi
e le modalità operative, le risorse finanziarie
necessarie e le eventuali contribuzioni e/o risorse
acquisibili all'esterno da terzi.
Possono essere chiamati a far parte dei Gruppi di ricerca
anche studiosi non soci, purchè in numero non
superiore a un terzo dei Componenti il Gruppo. I Membri
del Gruppo designano un Segretario coordinatore.
I Gruppi di ricerca, costituiti ai sensi dei commi 3
e 4, assumono obbligatoriamente la denominazione di
"SIDAPA - Gruppo di ricerca di .....". Il
Segretario coordinatore, al termine dell'anno solare,
invia al Consiglio direttivo una relazione sull'attività
svolta.
Qualora il Gruppo di ricerca non provveda adeguatamente
ai compiti per i quali è stato istituito o comunque
agisca in contrasto con i fini e gli orientamenti generali
della SIDAPA, il Consiglio direttivo ne delibera lo
scioglimento.
Eventuali contributi liberali a un Gruppo di ricerca
tramite la SIDAPA sono messi a disposizione del Gruppo
dopo che ne sia stata trattenuta una quota pari al 30%
per la gestione amministrativa da parte della SIDAPA.
Il Segretario coordinatore è responsabile del
corretto utilizzo dei fondi nei confronti del Consiglio
direttivo.
Art. 20. Congresso
La sede e la durata del Congresso della SIDAPA sono
stabilite dal Consiglio direttivo e comunicate all'Assemblea
dei Soci con almeno due anni di anticipo. La data e
la località in cui si svolge il Congresso sono
comunicate dalla Segreteria organizzativa a tutti i
Soci con almeno dieci mesi di anticipo.
Il Congresso è aperto a tutti gli interessati.
Per la partecipazione al Congresso è richiesto
il versamento di una quota, nella misura determinata
dal Consiglio direttivo. Per i Soci l'ammontare della
quota di iscrizione è ridotta, rispetto a quella
ordinaria, di non meno del 10% per i Soci di età
non superiore a trenta anni e del 5% per gli altri.
La riduzione è fissata dal Consiglio direttivo.
Il Presidente del Congresso istituisce una Segreteria
scientifica e una Segreteria organizzativa, nominando
i rispettivi Coordinatori.
Il Comitato organizzatore del Congresso è composto
dal Presidente della SIDAPA, dal Presidente del Congresso,
dal Coordinatore della Segreteria scientifica, dal Coordinatore
della Segreteria organizzativa.
Art. 21. Scioglimento
e liquidazione
Lo scioglimento della SIDAPA può essere proposto,
per qualsiasi causa e in qualsiasi momento, dal Consiglio
direttivo all'Assemblea.
Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea,
purchè siano presenti almeno la metà più
uno dei Soci aventi diritto di voto e la delibera riporti
la maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi.
Con la delibera di scioglimento vengono nominati uno
o più liquidatori e sono stabilite le modalità
della liquidazione.
In caso di scioglimento, per qualunque causa, la SIDAPA
ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre
organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(ONLUS) o a fini di pubblica utilità, sentito
l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma
190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge.
Art. 22. Competenza giudiziaria
Salvo quanto disposto dall'Art. 16, per ogni controversia
viene indicato come unico foro competente quello di
Perugia.
Art. 23. Disposizioni
generali
Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa
riferimento alle vigenti norme di legge in materia e
in particolare alle disposizioni di cui al libro I,
titolo II del Codice civile e del D.Lgs. 4 dicembre
1997, n. 460.
Art. 24. Norme transitorie
e finali
Per il primo triennio dalla costituzione della SIDAPA,
i Componenti del Consiglio direttivo e quelli del Collegio
dei Revisori dei conti sono scelti tra i Soci fondatori.
Nella prima applicazione del presente Statuto i Soci
fondatori eleggono a scrutinio segreto i sette Componenti
del primo Consiglio direttivo e i cinque Membri del
Collegio dei Revisori dei conti indicando, rispettivamente,
fino a un massimo di tre nominativi.
Compiti prioritari del primo Consiglio direttivo sono
la promozione delle iscrizioni e l'organizzazione del
Congresso nazionale, da tenere nell'anno successivo
alla fondazione della SIDAPA.
La prima Assemblea dei Soci è convocata in occasione
del primo Congresso nazionale. 5. I Membri del primo
Collegio dei Probiviri sono eletti durante la prima
Assemblea dei Soci.
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